Art. 10 · LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

Art. 10

LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

In vigore dal 5 mar 1987
1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente: a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale; b) servizio conservazione della natura; c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente; d) servizio affari generali e del personale. e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari 2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. 3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.
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