Convenzione
Art. 18
18 / 21Denunzia
In vigore dal 17 giu 1986
- Denunzia
1. Allo scadere di un termine di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunziata da qualsiasi Stato membro mediante notifica al depositario della Convenzione. La denunzia avrà effetto alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stata notificata.
2. Dopo l'entrata in vigore della denunzia, lo Stato interessato dovrà finanziare la sua quota dei crediti di pagamento corrispondenti ai crediti d'impegno approvati e utilizza ti sia nel quadro del preventivo dell'esercizio in corso al momento in cui la notifica della denunzia è stata fatta, sia nel quadro dei preventivi degli esercizi anteriori.
3. Lo Stato interessato conserva i diritti che ha acquisito alla data in cui la denunzia è entrata in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-06-14;265#art-c-18