Art. 17 · Emendamenti
Convenzione

Art. 17

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Emendamenti

In vigore dal 17 giu 1986
- Emendamenti 1. Qualsiasi Stato membro può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Le proposte d'emendamento sono indirizzate al Direttore, il quale le comunica agli altri Stati membri almeno tre mesi prima del loro esame da parte del Consiglio. Il Consiglio esamina dette proposte e può, deliberando conformemente all'.2(c), raccomandare agli Stati membri di accettare gli emendamenti proposti. 2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio entrano in vigore trenta giorni dopo che il depositario della Convenzione avrà ricevuto le dichiarazioni di accettazione di tutti gli Stati membri. 3. Nonostante le disposizioni dell'.2 (b) iii), il Consiglio può, deliberando conformemente all'.2(a) emendare gli Allegati della presente Convenzione a condizione che detti emendamenti non siano in contraddizione con la Convenzione, e fissare la data della loro entrata in vigore per tutti gli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265#art-c-17