Art. 10 · Il bilancio preventivo
Convenzione

Art. 10

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Il bilancio preventivo

In vigore dal 17 giu 1986
- Il bilancio preventivo 1. Il bilancio preventivo è stabilito in unità di conto europee (UCE), definite dal Regolamento finanziario delle Comunità europee n. 3180/78 del 18 dicembre 1978. 2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 3. Il bilancio preventivo annuo dell'Eumetsat è stabilito per ogni esercizio finanziario prima dall'apertura di quest'ultimo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Le entrate e le uscite iscritte nel bilancio preventivo devono compensarsi. 4. Il Consiglio approva, conformemente all'.2(b), il bilancio preventivo di ogni esercizio come pure, eventualmente, i bilanci supplementari e di rettifica. 5. L'approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio comporta: a) l'obbligo, per ogni Stato membro, di mettere a disposizione dell'Eumetsat i contributi finanziari fissati nel bilancio preventivo. b) l'autorizzazione, per il Direttore, di assumere gli impegni e di effettuare le spese nei limiti dei corrispondenti crediti autorizzati. 6. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio preventivo non è stato ancora approvato dal Consiglio, il Direttore può, mensilmente, assumere gli impegni e procedere alle spese, capitolo per capitolo, nel limite di un dodicesimo dei crediti stanziati nel preventivo dell'esercizio precedente e semprechè questo provvedimento non abbia come effetto di mettere a disposizione crediti superiori a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio preventivo. 7. Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, conformemente alla tabella di cui all'Allegato II, le somme necessarie ad assicurare l'applicazione del paragrafo 6. 8. Le disposizioni finanziarie e le procedure contabili figurano in dettaglio nel regolamento finanziario approvato dal Consiglio con decisione conforme all'.2(b).
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