Art. 2 · LEGGE 11 giugno 1986, n. 252

Art. 2

LEGGE 11 giugno 1986, n. 252

In vigore dal 12 giu 1986
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1986 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI CRAXI, Presidente del Consi- glio dei Ministri ALTISSIMO, Ministro dell'in dustria del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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