Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 11 mag 1986
1. All'onere derivante dalla quota annua di partecipazione dell'Italia all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, così come determinata negli atti internazionali di cui all', valutato in lire 1.900.000.000 per l'anno 1985, in lire 2.100.000.000 per l'anno 1986 ed in lire 2.300.000.000 per l'anno 1987, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sul capitolo 461 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
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