Art. 25 · LEGGE 26 aprile 1986, n. 193

Art. 25

LEGGE 26 aprile 1986, n. 193

In vigore dal 5 giu 1986
Gli enti e le associazioni nautiche, già riconosciuti ai sensi dell'articolo 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, conservano, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al terzo comma dell' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla presente legge, i poteri derivanti dall'autorizzazione al rilascio di patenti, già conferiti agli stessi.
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