Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 apr 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All': al comma 2, dopo le parole: "31 dicembre 1990" sono aggiunte le seguenti: "nei soli comuni disastrati". Dopo l', sono aggiunti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. Il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986. Art. 1-ter. - 1. Le disposizioni dell'articolo 40, comma primo, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. Tali disposizioni vanno intese come riferite alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi, anche professionali". All': il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 settembre 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici, fermi restando i poteri sostitutivi di competenza delle regioni"; al comma 3, le parole: "30 giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986"; i commi 4, 5 e 6 sono soppressi. All'articolo 5: i commi 2, 3 e 4 sono soppressi. All'articolo 6: le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bacini di mano d'opera da limitarsi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento". 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788.
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