Art. 6 · LEGGE 26 marzo 1986, n. 86

Art. 6

LEGGE 26 marzo 1986, n. 86

In vigore dal 18 apr 1986
In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi per la copertura dei posti di geologo e di architetto sono banditi per la qualifica iniziale e per un numero di posti pari alla dotazione organica. Il passaggio alla qualifica funzionale superiore avviene con le modalità previste dalle norme in vigore e nei limiti delle dotazioni organiche indicate nella tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge.
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