Art. 23 · LEGGE 26 marzo 1986, n. 86

Art. 23

LEGGE 26 marzo 1986, n. 86

In vigore dal 18 apr 1986
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.100 milioni nell'anno finanziario 1986, in lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1987, e in lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la specifica voce "Disposizioni urgenti di riorganizzazione e potenziamento dell'ANAS". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare. con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 marzo 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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