Art. 19 · LEGGE 26 marzo 1986, n. 86

Art. 19

LEGGE 26 marzo 1986, n. 86

In vigore dal 18 apr 1986
Le disposizioni di cui all' della legge 4 marzo 1982, n. 65, si applicano anche al personale operaio assunto dall'ANAS quale vincitore di concorsi pubblici banditi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, qualunque sia la data di nomina e semprechè eserciti le mansioni proprie di una delle qualifiche di mestiere indicate nel predetto . Le disposizioni contenute nell' della legge 4 marzo 1982, n. 65, sono estese, altresì, al personale operaio inquadrato in ruolo successivamente al 23 marzo 1982, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, purchè eserciti le mansioni proprie di una delle qualifiche di mestiere indicate nel medesimo . In deroga ai divieti sanciti dalle leggi finanziarie relative agli anni 1983, 1984 e 1985, l' della legge 4 marzo 1982, n. 65, trova applicazione anche per quegli operai il cui inquadramento in ruolo sia ancora da effettuare. La decorrenza giuridica dell'inquadramento in ruolo di cui al citato viene stabilita in quella del 23 marzo 1982 sia per gli inquadramenti già effettuati, sia per quelli ancora da effettuare. In deroga agli attuali limiti orari, previsti dalle vigenti disposizioni, il personale di esercizio (capi cantonieri, cantonieri ed operai) può essere autorizzato, per prestazioni connesse alla sorveglianza ed al ripristino della viabilità per sgombero neve, frane, alluvioni ed altre calamità naturali, ad effettuare sino a 460 ore di lavoro straordinario annuale, nell'ambito delle somme assegnate in bilancio. Nel primo comma dell' della legge 7 febbraio 1961, n. 59, la lettera u) è così modificata: "u) da quattro rappresentanti del personale designati elettivamente ogni quadriennio, che possono essere sostituiti da altrettanti supplenti". Note all': - Si riporta il testo degli della legge n. 65/1982 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente): ". - Gli operai permanenti dell'ANAS, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed inquadrati con le qualifiche di asfaltista, carpentiere, giardiniere, manovale specializzato, minatore di roccia, muratore pavimentatore, pittore e verniciatore, pontiere, scalpellino, stradino e vivaista, di cui alla tabella A allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono collocati, conservando l'anzianità di servizio in ruolo, nell'organico del personale ausiliario dell'ANAS con la qualifica di cantoniere. In conseguenza di tale inquadramento sarà portato in diminuzione della pianta organica degli operai permanenti dell'ANAS, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961 e modificata con decreto ministeriale 10 marzo 1971, n. 2269, ed in un aumento del ruolo dei cantonieri stradali, di cui al quadro IV della tabella E della legge 7 febbraio 1971, n. 59, un corrispondente numero di posti". ". - Coloro che, con la qualifica di operaio, hanno prestato servizio per opere di manutenzione sulle strade statali, retribuiti in forma indiretta attraverso i cottimi di ordinaria manutenzione gravanti su capitoli di spesa del bilancio dell'ANAS, o in forma diretta in base alla legge 22 novembre 1961, n. 1248, possono, a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati, anche in soprannumero, nel ruolo dei cantonieri o degli operai dell'ANAS in base alle mansioni svolte, purchè nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio anche discontinuo per almeno dodici mesi. La durata del servizio prestato e le mansioni esercitate sono accertate dal capo dell'ufficio della viabilità nella cui giurisdizione ha avuto luogo il servizio medesimo e devono risultare da atti certi in possesso dell'ANAS. Per l'inquadramento di cui al primo comma si prescinde dal limite di età". - La legge n. 33/1980 converte in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile. - Si trascrive l'intero testo del primo comma dell' della legge n. 59/1961 (per l'argomento della legge v. nella nota all') con la modifica apportata dal presente articolo: "Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS, o, in caso di suo impedimento, dal Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro stesso ed è composto: a) dal direttore generale dell'Azienda; b) dal direttore del servizio amministrativo; c) dal direttore del servizio tecnico e dal direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori; d) da un ispettore generale amministrativo e da due ispettori generali tecnici; e) da direttore capo di ragioneria; f) da due consiglieri di Stato; g) da un sostituto avvocato generale dello Stato; h) da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, da un rappresentante del Ministero dei trasporti e da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, ciascuno con qualifica non inferiore a ispettore generale; i) da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; l) da un ufficiale generale in servizio permanente effettivo; m) da un esperto in materia economico-finanziaria designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; n) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno; o) da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province italiane; p) da un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; q) da un rappresentante dell'Automobile club italiano; r) da un rappresentante del Touring club italiano; s) da un esperto in materia stradale, designato dall'Associazione, a carattere nazionale, più rappresentativa tra ingegneri e architetti italiani; t) da un professore ordinario delle facoltà di ingegneria o politecnici, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; u) da quattro rappresentanti del personale designati elettivamente ogni quadriennio, che possono essere sostituiti da altrettanti supplenti".
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