Art. 1 · LEGGE 24 marzo 1986, n. 90

Art. 1

LEGGE 24 marzo 1986, n. 90

In vigore dal 23 apr 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. A decorrere dal 1 gennaio 1985 la pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia è stabilita nelle seguenti misure annue: a) per il grado di cavaliere di gran croce, L. 3.000.000; b) per il grado di grand'ufficiale, L. 900.000; c) per il grado di commendatore, L. 800.000; d) per il grado di ufficiale, L. 700.000; e) per il grado di cavaliere, L. 600.000.
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