Art. 9
Protocollo N. 6

Art. 9

358 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Il delegato della Commissione ed il personale delle delegazioni, ad esclusione del personale assunto in loco, sono esonerati da qualsiasi imposta diretta nello Stato ACP in cui sono installati. 2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresì delle disposizioni dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-9-3