Art. 8
Protocollo N. 6

Art. 8

357 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. L'importazione di effetti ed oggetti personali, ad uso personale e domestico, da parte di persone fisiche, diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studio, di controllo o di sorveglianza si effettua, nel limite delle disposizioni previste dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario, in esenzione dalla riscossione dei dazi doganali, dazi di entrata, tasse ed altri prelievi fiscali di effetto equivalente. 2. Queste disposizioni si applicano altresì ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-8-3