Art. 6
Protocollo N. 3

Art. 6

336 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
L'acquisto al prezzo garantito di cui all', paragrafo 3, è assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-6-2