Protocollo N. 1›Titolo I
Art. 5
299 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati come trasportati direttamente dagli Stati ACP nella Comunità oppure dalla Comunità o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti il cui trasporto viene effettuato senza attraversare territori diversi da quelli delle parti interessate. Tuttavia il trasporto dei prodotti che costituiscono una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli degli Stati ACP, della Comunità o dei paesi e territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purchè l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto, e purchè i prodotti non vi siano stati immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano subito, eventualmente, operazioni diverse da quelle di scarico o di ricarico o da qualsiasi altra operazione diretta a conservarli nel loro stato.
Le interruzioni o modifiche di trasporto dovute alle condizioni del mare oppure a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito dal presente protocollo, purchè in occasione di queste modifiche o interruzioni i prodotti non siano stati immessi in commercio o al consumo e non abbiano subito operazioni diverse da quelle destinate a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato.
2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita con la presentazione alle competenti autorità doganali della Comunità:
a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese beneficiario dell'esportazione, che ha accompagnato i prodotti durante l'attraversamento del paese di transito; o
b) di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:
- un'esatta descrizione delle merci;
- la data dello scarico o del ricarico delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate;
- la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci; o
c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.
Storico versioni
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