Protocollo N. 5
Art. 4
349 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Su richiesta degli Stati ACP, la Comunità, nel quadro delle disposizioni del titolo VI della seconda parte della convenzione aiuta gli Stati ACP a promuovere ed a sviluppare le loro vendite di rum sui mercati tradizionali e no della Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-4-4