Art. 31
Protocollo N. 1Titolo II

Art. 31

325 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Le parti contraenti convengono di esaminare dopo la firma della convenzione, nella competente sede istituzionale, qualsiasi richiesta di deroga al presente protocollo, per consentire l'entrata in vigore delle deroghe alla stessa data dell'entrata in vigore della convenzione.
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