Protocollo N. 8
Art. 3
364 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio e imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, la Comunità può prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-3-7