Art. 3
Protocollo N. 4

Art. 3

344 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Per conseguire questi obiettivi, le due parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto permanente, assistito da un gruppo di esperti incaricato di esaminare costantemente i problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare, allo scopo di suggerire soluzioni.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-3-4