Art. 2
Protocollo N. 5

Art. 2

347 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
a) Ai fini dell'applicazione dell', la Comunità fissa ogni anno, in deroga all', paragrafo 1 della convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso d'aumento annuo del 37% sul mercato del Regno Unito e del 27% sugli altri mercati della Comunità. Tuttavia il volume del quantitativo annuo non sarà in nessun caso inferiore a 170.000 ettolitri di alcole puro. b) Se l'applicazione del punto a) ostacola lo sviluppo di una corrente tradizionale di scambi tra gli Stati ACP ed uno Stato membro, la Comunità prende provvedimenti per ovviare a tale situazione. c) la Comunità s'impegna a procedere ad un nuovo esame della percentuale d'incremento annuo fissato nel presente protocollo qualora il consumo di rum negli Stati membri aumentasse notevolmente. d) La Comunità si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b). e) La Comunità si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-2-5