Art. 17
Protocollo N. 1Titolo II

Art. 17

311 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Le merci spedite da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese che non sia uno Stato ACP, uno Stato membro o un paese o territorio, e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della convenzione purchè soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purchè sia fornita la prova alle autorità doganali: a) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario nella Comunità; c) che le merci sono state spedite nella Comunità durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione. 2. Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta un'ulteriore prova documentale sulla natura delle merci e sulle condizioni in cui esse sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.
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