Protocollo N. 1›Titolo II
Art. 13
307 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione dopo lo scadere del termine di presentazione previsto all' possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-13