Art. 12
Protocollo N. 1Titolo II

Art. 12

306 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in detto Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-12