Art. 11
Protocollo N. 1Titolo II

Art. 11

305 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di dieci mesi dalla data di rilascio da parte della dogana dello Stato ACP d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui le merci sono presentate. 2. Quando le merci passano per un porto di uno Stato ACP o di un paese e territorio diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di dieci mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del porto di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati: - la dicitura "transito"; - il nome del paese di transito; - il timbro a data. Questa procedura entra in vigore dopo che è stata trasmessa alla Commissione l'impronta del timbro usato. La Commissione trasmette questi dati alle autorità doganali degli Stati membri. 3. Uno o più certificati di circolazione delle merci EUR. 1 possono essere sostituiti da uno o più altri certificati EUR. 1, purchè la sostituzione venga effettuata all'ufficio doganale nel quale si trovano le merci.
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