Protocollo N. 1›Titolo II
Art. 10
304 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-10