Art. 10
Protocollo N. 1Titolo II

Art. 10

304 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
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