Protocollo N. 6
Art. 1
350 / 399In vigore dal 30 mar 1986
PROTOCOLLO N° 6
relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità
1. Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito, o nei confronti dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo più favorita.
Per l'applicazione del primo comma, non si tiene conto dei regimi applicati nei confronti degli Stati ACP o di altri paesi in sviluppo.
2. Fermo restando il paragrafo 1, gli Stati ACP applicano, ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità, il regime di cui agli articoli da 2 a 12.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-1-6