Convenzione›Titolo VI
Art. 96
242 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Nell'ambito degli sforzi volti a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi, compreso il turismo, oltre allo sviluppo del commercio tra gli Stati ACP e la Comunità, si rivolgerà particolare attenzione alle azioni intese ad aumentare l'autonomia degli Stati ACP, a sviluppare il commercio intra-ACP e a sviluppare la cooperazione regionale sul piano del commercio e dei servizi.
2. Le azioni intraprese a richiesta degli Stati ACP riguardano principalmente i settori seguenti:
- l'attuazione d'una strategia commerciale coerente;
- la formazione e il perfezionamento professionale del personale operante nel settore del commercio e dei servizi;
- la creazione e il potenziamento di organismi che, negli Stati ACP, abbiano per scopo lo sviluppo del commercio e dei servizi;
- l'intensificazione dei contatti e degli scambi d'informazione tra operatori economici, compresa la partecipazione a fiere ed esposizioni;
- il sostegno degli sforzi degli Stati ACP per migliorare la qualità dei loro prodotti, adattarli alle esigenze del mercato e diversificarne gli sbocchi;
- il sostegno agli sforzi degli Stati ACP per migliorare l'infrastruttura dei servizi, comprese le attrezzature di trasporto e di immagazzinamento.
3. La partecipazione degli Stati ACP meno sviluppati senza sbocco sul mare e insulari, alle varie attività di sviluppo del commercio e dei servizi, compreso il turismo, è incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare l'assunzione delle spese per lo spostamento del personale e il trasporto degli oggetti e merci da esporre nella loro partecipazione a fiere ed esposizioni.
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