Art. 93
ConvenzioneTitolo V

Art. 93

238 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
In tutti i settori relativi ai trasporti e alle comunicazioni viene rivolta particolare attenzione alle specifiche esigenze degli Stati ACP privi di sbocco sul mare e insulari, derivanti dalla loro situazione geografica, nonché alla situazione economica degli Stati ACP meno sviluppati.
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