Art. 92
ConvenzioneTitolo V

Art. 92

237 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Nel settore delle comunicazioni, la cooperazione rivolge particolare attenzione allo sviluppo tecnologico appoggiando gli sforzi degli Stati ACP intesi a creare e sviluppare sistemi efficienti. Ciò include studi e programmi concernenti le comunicazioni mediante satellite quando ciò sia giustificato da considerazioni di carattere operativo e più particolarmente a livello regionale e subregionale. La cooperazione comprende anche i mezzi d'osservazione della terra mediante satellite nei settori della meteorologia e della telerilevazione. 2. Particolare importanza è accordata alle telecomunicazioni nelle zone rurali per incoraggiare lo sviluppo economico e sociale di tali zone.
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