Convenzione›Titolo V
Art. 92
237 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Nel settore delle comunicazioni, la cooperazione rivolge particolare attenzione allo sviluppo tecnologico appoggiando gli sforzi degli Stati ACP intesi a creare e sviluppare sistemi efficienti. Ciò include studi e programmi concernenti le comunicazioni mediante satellite quando ciò sia giustificato da considerazioni di carattere operativo e più particolarmente a livello regionale e subregionale. La cooperazione comprende anche i mezzi d'osservazione della terra mediante satellite nei settori della meteorologia e della telerilevazione.
2. Particolare importanza è accordata alle telecomunicazioni nelle zone rurali per incoraggiare lo sviluppo economico e sociale di tali zone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-92