Convenzione›Titolo V
Art. 90
235 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Le parti contraenti si impegnano a promuovere la sicurezza marittima, la sicurezza degli equipaggi e le azioni contro l'inquinamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-90