Art. 90
ConvenzioneTitolo V

Art. 90

235 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Le parti contraenti si impegnano a promuovere la sicurezza marittima, la sicurezza degli equipaggi e le azioni contro l'inquinamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-90