Convenzione›Titolo V
Art. 88
233 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Nel contesto della cooperazione si seguono con attenzione l'incoraggiamento del movimento efficace dei carichi a tassi aventi un significato economico e commerciale e le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione a tali servizi internazionali di trasporti marittimi. La Comunità riconosce in proposito le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione ai trasporti marittimi alla rinfusa. Le parti contraenti convengono che non si frappongano ostacoli all'accesso concorrenziale al traffico.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-88