Art. 86
ConvenzioneTitolo V

Art. 86

231 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza dei servizi di trasporto marittimo che costituiscono un elemento motore dello sviluppo economico e della promozione del commercio tra gli Stati ACP e la Comunità. 2. L'obiettivo della cooperazione in questa materia è assicurare lo sviluppo armonioso di servizi di trasporto marittimo efficaci e sicuri a condizioni economicamente soddisfacenti, agevolando la partecipazione attiva di tutte le parti nell'osservanza del principio di accesso senza restrizioni al traffico su base commerciale.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-86