Convenzione›Titolo IV
Art. 80
217 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Tenendo conto dei fattori economici a livello nazionale e internazionale ed in un'ottica di diversificazione la Comunità partecipa eventualmente, mediante programmi di aiuto finanziario e tecnico, agli sforzi degli Stati ACP per la ricerca e l'esplorazione mineraria a tutti i livelli, sia in terra che sulla piattaforma continentale quale definita dal diritto internazionale.
Se del caso, la Comunità dà inoltre un aiuto tecnico e finanziario per la creazione negli Stati ACP di fondi di esplorazione nazionali o regionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-80