Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 30 mar 1986
Per migliorare l'efficacia degli strumenti della presente convenzione, le parti contraenti adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, orientamenti, priorità e misure che favoriscano la realizzazione degli obiettivi fissati nella presente convenzione ed un'attuazione coerente dell'assistenza finanziaria e tecnica e degli altri strumenti della cooperazione. A tal fine esse convengono di proseguire, in particolare nell'ambito delle istituzioni congiunte, il dialogo per la ricerca delle vie e dei mezzi atti a rendere sempre più efficace l'intervento di tali strumenti.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-8