Convenzione›Titolo III
Art. 74
209 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Nell'applicazione del presente titolo, la Comunità rivolge particolare attenzione alle necessità e ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare e insulari, particolarmente nei seguenti settori:
- trasformazione delle materie prime;
- sviluppo, trasferimento e adeguamento di tecnologia;
- sviluppo e finanziamento di azioni a favore delle piccole e medie imprese industriali;
- sviluppo delle infrastrutture industriali e delle risorse minerarie ed energetiche,
- formazione adeguata nei settori scientifici e tecnici.
Il Centro per lo sviluppo industriale rivolge particolare attenzione ai problemi specifici che si presentano in merito alla promozione delle attività di industrializzazione negli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare e insulari.
A richiesta di uno o più Stati ACP meno sviluppati, il Centro accorda una particolare assistenza per individuare sul posto, istruire, valutare, preparare, promuovere ed aiutare l'attuazione dei progetti industriali in questo o in questi Stati ACP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-74