Art. 70
ConvenzioneTitolo III

Art. 70

205 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Un Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del Comitato degli Ambasciatori, è incaricato di: a) fare il punto sull'andamento del programma globale di cooperazione industriale risultante dalla presente convenzione e, se necessario, presentare raccomandazioni al Comitato degli Ambasciatori; b) studiare i problemi e le questioni di politica di cooperazione industriale che gli vengono presentati dagli Stati ACP o dalla Comunità, e formulare qualsiasi proposta appropriata; c) organizzare, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, un esame delle tendenze delle politiche industriali degli Stati ACP e degli Stati membri, nonché degli sviluppi della situazione industriale mondiale, al fine di scambiare le informazioni necessarie per migliorare la cooperazione industriale e facilitare lo sviluppo industriale degli Stati ACP; d) definire la strategia generale del Centro per lo sviluppo industriale di cui all', nominarne il direttore e il direttore aggiunto, designarne i membri del consiglio di amministrazione, designarne i due revisori dei conti, ripartirne su base annuale la dotazione finanziaria globale prevista all', paragrafo 4 ed esaminare, in base alla relazione annuale del Centro, l'utilizzazione di queste risorse, al fine di valutare la conformità delle attività del Centro con gli obiettivi assegnatigli dalla presente convenzione e riferire al Comitato degli Ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri; e) espletare tutti gli altri compiti che gli saranno affidati dal Comitato degli Ambasciatori. 2. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono adottate dal Consiglio dei Ministri.
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