Art. 68
ConvenzioneTitolo III

Art. 68

203 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a sviluppare la loro base tecnologica e le loro capacità interne di sviluppo scientifico e tecnologico e per facilitare l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia in condizioni che permettano di trarne il massimo vantaggio e di ridurre al minimo i costi, la Comunità è disposta, mediante gli strumenti della cooperazione finanziaria e tecnica, a contribuire in particolare: a) alla creazione e al rafforzamento di infrastrutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria degli Stati ACP; b) all'elaborazione e all'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo; c) all'individuazione e alla creazione di possibilità di collaborazione tra organismi di ricerca, istituti di studi superiori e imprese degli Stati ACP, della Comunità, degli Stati membri e di altri paesi; d) all'elaborazione e alla promozione di attività intese a consolidare le tecnologie locali appropriate e ad acquisire tecnologie straniere adeguate, in particolare quelle di altri paesi in sviluppo; e) all'individuazione, valutazione e acquisizione della tecnologia industriale, compreso il negoziato per l'acquisizione, a condizioni favorevoli, di tecnologie brevetti e altre proprietà industriali straniere, in particolare mediante il finanziamento e/o tramite altre idonee intese con imprese e organismi situati nella Comunità; f) alla fornitura agli Stati ACP di servizi di consulenza per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinano il trasferimento della tecnologia e per la comunicazione delle informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei contratti relativi alla tecnologia, i tipi e le fonti di tecnologia nonché l'esperienza degli Stati ACP e degli altri paesi nell'utilizzazione di talune tecnologie; g) alla promozione della cooperazione tecnologica tra gli Stati ACP e tra questi ultimi e altri paesi in sviluppo per utilizzare nel miglior modo tutte le possibilità scientifiche e tecniche particolarmente appropriate che tali Stati potessero detenere; h) a facilitare per quanto possibile l'accesso e l'utilizzazione delle fonti di documentazione e di altre fonti di dati disponibili nella Comunità.
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