Art. 65
ConvenzioneTitolo III

Art. 65

200 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
La Comunità apporta il proprio sostegno alla creazione ed espansione di qualsiasi tipo di imprese vitali che gli Stati ACP considerino importanti per i loro obiettivi di sviluppo. La Comunità e gli Stati ACP pongono un accento particolare sul rinnovamento, la rivalorizzazione, il risanamento o la ristrutturazione delle capacità industriali esistenti e vitali, ma provvisoriamente non operanti o non performanti, come pure sulla manutenzione di impianti ed imprese e, a tal fine, la cooperazione industriale concerne segnatamente l'assistenza all'avviamento o al rinnovamento delle imprese e la formazione corrispondente, a tutti i livelli. Particolare attenzione è accordata: - alle industrie di trasformazione interna delle materie prime degli Stati ACP; - alle agro-industrie; - alle industrie d'integrazione idonee a creare connessioni tra i vari settori dell'economia; - alle industrie aventi effetti favorevoli sull'occupazione, sulla bilancia commerciale e sull'integrazione regionale. Il finanziamento da parte della Comunità è assicurato prioritariamente da prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e da capitali di rischio, che sono i modi di finanziamenti specifici per le imprese industriali.
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