Convenzione›Titolo III
Art. 65
200 / 399In vigore dal 30 mar 1986
La Comunità apporta il proprio sostegno alla creazione ed espansione di qualsiasi tipo di imprese vitali che gli Stati ACP considerino importanti per i loro obiettivi di sviluppo.
La Comunità e gli Stati ACP pongono un accento particolare sul rinnovamento, la rivalorizzazione, il risanamento o la ristrutturazione delle capacità industriali esistenti e vitali, ma provvisoriamente non operanti o non performanti, come pure sulla manutenzione di impianti ed imprese e, a tal fine, la cooperazione industriale concerne segnatamente l'assistenza all'avviamento o al rinnovamento delle imprese e la formazione corrispondente, a tutti i livelli.
Particolare attenzione è accordata:
- alle industrie di trasformazione interna delle materie prime degli Stati ACP;
- alle agro-industrie;
- alle industrie d'integrazione idonee a creare connessioni tra i vari settori dell'economia;
- alle industrie aventi effetti favorevoli sull'occupazione, sulla bilancia commerciale e sull'integrazione regionale.
Il finanziamento da parte della Comunità è assicurato prioritariamente da prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e da capitali di rischio, che sono i modi di finanziamenti specifici per le imprese industriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-65