Convenzione›Titolo III
Art. 64
199 / 399In vigore dal 30 mar 1986
In base alla richiesta di uno Stato ACP, la Comunità fornisce l'assistenza necessaria richiesta nel settore della formazione industriale a tutti i livelli e in particolare per la valutazione delle esigenze di formazione industriale e l'elaborazione di programmi corrispondenti, la creazione e il funzionamento di istituzioni ACP nazionali o regionali di formazione industriale, la formazione di cittadini ACP in istituzioni appropriate, la formazione sul luogo di lavoro, sia nella Comunità che negli Stati ACP, nonché la cooperazione tra istituzioni di formazione industriale della Comunità e degli Stati ACP, tra istituzioni di formazione industriale degli Stati ACP e tra queste ultime e quelle di altri paesi in sviluppo.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-64