Art. 61
ConvenzioneTitolo III

Art. 61

196 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione industriale tra la Comunità e gli Stati ACP mira, in particolare, a sfruttare pienamente, modernizzando le loro società, le risorse umane e naturali degli Stati ACP, creare posti di lavoro, generare e diffondere il reddito, facilitare il trasferimento e l'adattamento delle tecnologie alle condizioni ed esigenze specifiche degli Stati ACP, e favorire le complementarità tra i vari settori industriali, come pure tra questi e il settore rurale, per utilizzarne appieno le potenzialità e promuovere nuove relazioni di complementarità dinamica nel settore industriale tra la Comunità e gli Stati ACP. La cooperazione industriale tiene conto della necessità di creare e rafforzare condizioni ambientali economiche, tecniche, sociali ed istituzionali propizie all'industrializzazione. Tale cooperazione pone l'accento sullo sviluppo di qualsiasi tipo di industrie appropriate, sulla formazione e sulla cooperazione tra imprese degli Stati membri della Comunità e quelle degli Stati ACP. Nel perseguire questi obiettivi le parti contraenti attuano, oltre alle disposizioni specifiche concernenti la cooperazione industriale, quelle relative al regime degli scambi, alla promozione commerciale dei prodotti ACP e agli investimenti privati.
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