Art. 58
ConvenzioneTitolo II

Art. 58

165 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
La Comunità e gli Stati ACP convengono di prendere tutte le misure idonee ad assicurare l'efficacia degli sforzi di cooperazione in materia di pesca nell'ambito della presente convenzione, tenendo in particolare conto della dichiarazione comune sull'origine dei prodotti della pesca. Per quanto riguarda l'esportazione dei prodotti della pesca verso i mercati della Comunità si terrà debitamente conto dell'.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-58