Convenzione›Titolo II
Art. 52
159 / 399In vigore dal 30 mar 1986
L'aiuto della Comunità allo sviluppo della pesca comprende, tra l'altro, un sostegno ai settori seguenti:
a) la produzione dei prodotti della pesca, compreso l'acquisto di navi, attrezzature e materiale per la pesca, lo sviluppo dell'infrastruttura necessaria alle comunità rurali di pescatori e all'industria della pesca, ed il sostegno ai progetti di acquacoltura, in particolare mediante apertura di speciali linee di credito a favore di appositi organismi ACP incaricati di far pervenire i prestiti alle persone interessate;
b) la gestione e la protezione delle attività di pesca, compresa la valutazione delle riserve ittiche e del potenziale dell'acquacoltura; il miglioramento della gestione e del controllo dell'ambiente e lo sviluppo della capacità degli Stati ACP costieri di gestire le risorse ittiche della loro zona economica esclusiva;
c) la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, compreso lo sviluppo delle attrezzature e delle operazioni di trasformazione, cattura, distribuzione e commercializzazione; la riduzione delle perdite successive alla cattura e la promozione di programmi volti ad incrementare l'uso del pesce e l'alimentazione a base di prodotti della pesca.
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