Art. 50
ConvenzioneTitolo II

Art. 50

157 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono l'urgente necessità di promuovere lo sviluppo delle risorse ittiche degli Stati ACP per contribuire allo sviluppo della pesca nel suo insieme e per stabilire un settore di reciproco interesse per i loro rispettivi settori economici. La cooperazione in questo settore ha per obiettivo l'utilizzazione ottimale delle risorse ittiche degli Stati ACP ed il riconoscimento, allo stesso tempo, del diritto degli Stati senza sbocco sul mare a partecipare allo sfruttamento delle risorse della pesca marittima e del diritto degli Stati costieri ad esercitare la propria giurisdizione sulle risorse biologiche marine della propria zona economica esclusiva, in conformità del diritto internazionale vigente, in particolare delle conclusioni della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
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