Art. 49
Convenzione

Art. 49

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In vigore dal 30 mar 1986
Ci si adopera per intensificare le consultazioni tra gli Stati ACP e la Comunità nelle sedi e nelle organizzazioni internazionali aventi il compito di stabilizzare i mercati dei prodotti agricoli di base. A tal fine si può procedere a scambi di idee, a richiesta dell'una o dell'altra parte, quando si prevedano la conclusione o il rinnovo di un accordo internazionale concernente un prodotto agricolo di base. Con tali scambi di idee si mira a prendere in considerazione gli interessi di ciascuna parte se sono prospettati la conclusione o il rinnovo di un accordo.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-49