Convenzione
Art. 47
47 / 399In vigore dal 30 mar 1986
In considerazione dell'entità e della persistenza dei problemi attinenti ai prodotti agricoli di base, le due parti convengono di far sì che la cooperazione in questo campo sia seguita in modo continuo ed approfondito. A tal fine convengono di istituire un "Comitato dei prodotti agricoli di base" con il compito di:
a) seguire l'applicazione generale della presente convenzione nel settore dei prodotti agricoli di base;
b) esaminare tutti i problemi generali relativi al commercio ACP/CEE dei prodotti di base sottopostigli dai sottocomitati competenti previsti dalla presente convenzione;
c) raccomandare azioni atte a risolvere tali problemi.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-47