Art. 39
Convenzione

Art. 39

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In vigore dal 30 mar 1986
Le due parti riconoscono che l'arresto della degradazione del patrimonio fondiario e forestale, il ripristino degli equilibri ecologici, la salvaguardia e lo sfruttamento razionale delle risorse naturali costituiscono, tra l'altro, obiettivi fondamentali che gli Stati ACP interessati si sforzano di conseguire con l'appoggio della Comunità, soprattutto per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-39