Art. 35
Convenzione

Art. 35

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In vigore dal 30 mar 1986
1. Le azioni di aiuto alimentare sono decise secondo le norme e i criteri di assegnazione stabiliti dalla Comunità per tutti i beneficiari di questo tipo di aiuto. Fatte salve tali norme e l'autonomia di decisione della Comunità in materia, le azioni di aiuto alimentare si ispirano ai seguenti orientamenti: a) tranne i casi urgenti, l'aiuto alimentare comunitario, che è una misura transitoria, deve inserirsi nelle politiche di sviluppo degli Stati ACP. Ciò richiede coerenza fra le azioni di aiuto alimentare e le altre azioni di cooperazione; b) se i prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare sono venduti, essi devono esserlo ad un prezzo che non disorganizzi il mercato nazionale. I fondi di contropartita che ne risultano vengono utilizzati per finanziare l'attuazione e/o il funzionamento di progetti o programmi che riguardino prioritariamente lo sviluppo rurale; c) se i prodotti forniti sono distribuiti gratuitamente, essi devono contribuire alla realizzazione di programmi alimentari destinati in particolare agli strati vulnerabili dalla popolazione, oppure valere come compenso di un lavoro; d) le azioni di aiuto alimentare inserite in progetti o programmi di sviluppo o programmi alimentari possono formare oggetto di una programmazione pluriennale; e) i prodotti forniti devono soddisfare in modo prioritario le necessità dei beneficiari. Nella loro scelta occorre tener conto, in particolare, del rapporto fra il loro costo e la loro qualità nutritiva specifica, nonché delle conseguenze di tale scelta sulle abitudini di consumo; f) se la situazione alimentare di uno Stato ACP beneficiario evolve in modo tale da rendere auspicabile la sostituzione degli aiuti alimentari in toto o in parte con azioni rivolte a consolidare l'evoluzione in atto, si possono realizzare azioni sostitutive in forma di aiuti finanziari e tecnici conformemente alla normativa comunitaria in materia. Tali azioni sono decise a richiesta dello Stato ACP interessato.
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