Art. 290
Convenzione

Art. 290

152 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri conferiti al Consiglio dei Ministri dalla convenzione ACP-CEE firmata a Lomè il 31 ottobre 1979 sono esercitati, se necessario e in osservanza delle disposizioni pertinenti di detta convenzione, dal Consiglio dei Ministri istituito dalla presente convenzione.
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