Art. 285
Convenzione

Art. 285

147 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. a) Per quanto riguarda la Comunità, la presente convenzione è validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunità europee presa conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti. b) Essa è ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunità.
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