Convenzione
Art. 285
147 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. a) Per quanto riguarda la Comunità, la presente convenzione è validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunità europee presa conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti.
b) Essa è ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunità.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-285